L’art.2120 c.c. stabilisce che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto (TFR).
Come si calcola?
Si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso per 13,5, rivalutata ogni anno.
Prescrizione
Il diritto al trattamento di fine rapporto si prescrive in cinque anni (art.2948 n.5, c.c.) che decorrono dalla data di cessazione del rapporto, se il TFR è riconosciuto da una sentenza passata in giudicato la prescrizione è decennale.
Anticipazione del tfr
É previsto che il lavoratore, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro possa chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70%. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di effettuare:
- spese sanitarie;
- acquisto della prima casa per se o per i proprio figli;
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e formativi.
L’anticipazione del trattamento di fine rapporto può avvenire in busta paga (in via sperimentale), possono chiedere tale anticipazione:
- lavoratori con un’anzianità di servizio di 6 mesi;
- i lavoratori che hanno già deciso di destinare il TFR ai fondi di previdenza complementare.
RICEVUTA DA CONSEGNARE AL DATORE DI LAVORO
In accoglimento della Sua richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto per …..Ulteriori informazioni per la compilazione, Le comunichiamo che – ai sensi dell’art. 2120 c.c. – con le competenze del mese di ….. Le verrà erogata, previa presentazione della seguente documentazione mancante ….. un’anticipazione pari al ….. % del trattamento di fine rapporto accantonato.
Le segnaliamo inoltre che, alla data della richiesta da Lei avanzata, l’accantonamento lordo del Suo T.F.R. ammontava a …..: da questo importo verrà detratta la somma corrispondente all’anticipazione effettuata.
Voglia restituirci, sottoscritta per ricevuta, l’unita copia della presente lettera.
In caso di morte del lavoratore cosa succede?
In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto maturato è corrisposto sotto forma di indennità sostitutiva ai superstiti.
Come recuperare il trattamento di fine rapporto dal datore di lavoro fallito?
Un avvocato del lavoro sa sempre cosa suggerire ai lavoratori, anche nei casi in cui tutto sembra perso.
La crisi europea, il fallimento delle aziende, basse retribuzioni , sono problemi molto sentiti da un avvocato del lavoro.
Una delle richieste più diffuse è proprio quella di ottenere il trattamento di fine rapporto e la retribuzione non corrisposta a seguito del fallimento societario.
In tali casi l’avvocato del lavoro può intervenire accedendo alla procedura presso il fondo di garanzia dell’Inps.
L’avvocato del lavoro una volta valutati i presupposti attuerà la procedura per il recupero della retribuzione e del trattamento di fine rapporto mettendosi in contatto con il curatore fallimentare al quale chiederà la documentazione necessaria come la dichiarazione dello stato passivo, il modello sr52 .
Successivamente dopo aver istruito la pratica, la stessa dovrà essere presentata al competente ufficio dell’Inps.
Ai fini del buon esito della procedura è importante non lasciar trascorrere i termini di prescrizione, infatti non sarà più possibile attivare tale procedura trascorsi 5 anni dalla dichiarazione di fine rapporto.
Ha bisogno di un avvocato del lavoro per ottenere il suo trattamento di fine rapporto?
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