Si tratta di un orario globalmente ridotto rispetto a quello ordinario (stabilito dalla legge in 40 ore settimanali), ha la funzione principale di conciliare la vita lavorativa in primis con quella familiare.
Esistono diversi tipi di part time:
1) Part time orizzontale, cioè in buona sostanza si lavora tutti i giorni ma per un orario inferiore;
2) Part time verticale, l’attività di lavoro è a tempo pieno ma solo determinati giorni;
3) tempo parziale di tipo misto, si combina un part time orizzontale con quello verticale.
Il contratto part time deve essere redatto in forma scritta, al fine di provare la sussistenza del rapporto stesso (forma ad probationem). La mancanza della forma scritta non determina la nullità del contratto ma incide sui mezzi di prova poiché la prova testimoniale è ammessa nei limiti dell’art.2725 c.c. ( nel caso di incolpevole perdita del documento). Il lavoro part time può configurarsi come supplementare quando non supera l’orario di lavoro stabilito dalla legge, mentre può configurarsi straordinario quando supera l’orario legale settimanale (40 ore). Per il principio di non discriminazione il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno e la retribuzione deve essere proporzionale alle ore di lavoro svolte. Le parti hanno la facoltà di trasformare il rapporto da tempo pieno in part time, ma il lavoratore gode del cd. diritto di precedenza, cioè il diritto di vedersi trasformato il rapporto da part time in tempo pieno nel caso di nuove assunzioni.
La sentenza della Cassazione del 7 novembre 2000 precisa che nel caso di svolgimento di orari diversi rispetto a quelli stabiliti dal contratto, l’onere della prova grava in via generale su colui che agisce per il riconoscimento del diritto alle retribuzioni, o alle differenze retributive che dipendono dalla quantità del lavoro espletato, scatta invece l’inversione dell’onere della prova solo allorché il datore di lavoro, per paralizzare in tutto o in parte l’avversa pretesa, eccepisca l’inadempimento, eccepisca cioè che la prestazione in concreto svolta sia stata effettivamente inferiore a quella predeterminata.
A cura dell’Avv. Francesco Santoro, tratto dal sito: www.studiolegale-santoro.it
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